L’acquisto di servizi di consulenza dall’estero è un’attività che ricade sempre nel campo di applicazione dell’IVA quando il soggetto che è titolare di partita IVA, indipendentemente dal fatto che la consulenza sia utilizzata per attività soggette ad IVA o per attività non soggetta.
Il prestatore comunitario non è tenuto a verificare per quale attività (imponibile o meno) verrà utilizzata la consulenza, ma unicamente il fatto che il committente sia titolare di partita IVA nel proprio Paese.