La commissione tributaria regionale, consapevole di essere in disaccordo con la Cassazione (sentenza 14033/2006) ha ritenuto che il professionista può sempre scomputare le ritenute subite, se è in grado di dimostrare con idonea documentazione di aver effettivamente subito la ritenuta non certificata.
Nel caso in questione il contribuente ha provato in giudizio di aver subito la ritenuta “attraverso la produzione delle rimesse bancarie, che collimano con le parcelle emesse”. Pertanto non si giustifica nei sui confronti la prestesa del fisco di una somma (la ritenuta) da altri già trattenuta per conto del fisco e della quale il contribuente non aveva mai avuto possesso.
Se invece, come sostiene il fisco, il professionista fosse obbligato in solido con il sostituto al versamento della ritenuta, anche ammettendo il diritto di regresso, si avrebbe una doppia applicazione della medesima imposta sullo stesso reddito.