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Reverse charge nell’edilizia

L’agenzia delle entrate ribadisce che l’inversione contabile si applica quando committente e subappaltatore svolgono entrabi un’attività rientrante nella sezione F della tabella Atecofin 2004 / Ateco 2007.

Se uno dei due soggetti possiede anche un altro codice attività, occorre fare riferimento a quello in cui ricade l’attività oggetto del contratto di subappalto.

I riferimenti di prassi sono:

– ris. 347/E del 28/11/07: la fornitura con posa in opera di pompe e sistemi idraulici da parte di una società che li fabbrica NON rientra nel regime del reverse charge, perché l’attività di “fabbricazione” non rientra nella sezione F della tabella Ateco 2007

– ris. 173/E del 24/4/2008: è rilevante il codice attività al momento della stipula del contratto di subappalto, cambi successivi di codice attività sono irrilevanti.

– ris. 174/E del 24/4/2008: la realizzazione di opere civili per conto di un appaltatore si configura come subappalto.

Fonte: Sole 24 ore del 2008-04-25 pag. 26

Provvedimento: Circolare del 2008-04-24 num. 173/E