Le dichiarazioni possono essere rettificate in senso favorevole al contribuente fino al 31 dicembre del 4° anno successivo a quello di presentazione, ai sensi dell’art. 2 comma 8 DPR 322/98.
Il termine della presentazione della dichiarazione dei redditi dell’anno successivo, di cui al comma 8-bis si riferisce solo al caso in cui il contribuente voglia oter utilizzare in compensazione il maggior credito risultante.
Quindi, nel caso di rettifica ai sensi del comma 8, occorre far seguire alla nuova dichiarazione un’istanza di rimborso delle maggiori imposte versate e non più dovute.