E’ nulla la cartella di pagamento che deriva dalla liquidazione di tributi quando l’iscrizione a ruolo non è preceduta dall’invito al contribuente a presentare i documenti e a fornire i chiarimenti necessari, come previsto dall’art. 6 comma 5 dello statuto del contribuente.
La prova della notifica dell’avviso bonario deve essere fornita da parte dell’Agenzia delle entrate con mezzi diversi dal semplice dettaglio della partita dell’anagrafe tributaria, che è una semplice risultanza interna all’ufficio.
Anche la richiesta di esibire documenti è necessaria, in quanto, anche in presenza di supposte imposte dichiarate ma non versate, il contribuente può essere in grado di presentare ricevute di versamento di tributi che non risultano all’ufficio.