Secondo l’Agenzia delle entrate la rinuncia al diritto di usufrutto sconta l’imposta di donazione e le imposte ipotecarie e catastali in misura proporzionale in quanto la rinuncia al diritto viene assimilata alla traslazione del diritto stesso.
Tale conclusione non è condivisibile dal punto di vista giuridica in quanto la “rinuncia” ad un diritto è un atto che determina l’estinzione del diritto stesso e non il passaggio di tale diritto ad un altro soggetto. Anche dal punto di vista del nudo proprietario non si verifica l’acquisizione di un nuovo diritto, bensì solamente il venir meno di una compressione del diritto stesso, che lo riporta alla pienezza. Si potrebbe parlare di “trasferimento del diritto” solo nel caso di un atto negoziale in cui la rinuncia avvenga verso corrispettivo o nel caso in cui l’usufrutto venga trasferito ad un terzo diverso dal nudo proprietario.
In sintesi:
a) se la rinuncia avviene verso corrispettivo nei confronti del nudo proprietario, si applica l’imposta proporzionale di registro
b) se la rinuncia avviene verso corrispettivo nei confronti di un terzo, si applica l’imposta di registro o di donazione a seconda dell’onerosità o meno dell’atto
c) se la rinuncia avviene gratuitamente nei confronti del nudo proprietario, si applica l’imposta sulle donazioni ai sensi dell’art. 1 comma 2 (rinunce abdicative)