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Società come amministratori di condominio

“Data la complessità dei compiti”, la Cassazione si esprime in senso contrario alla sentenza 5608 del 9/6/1994 e ritiene che anche una persona giuridica può essere nominata amministratore del condominio negli edifici, “posto che il mandato può essere caratterizzato degli stessi indici di affidabilità di quello conferito ad una persona fisica”.

Secondo la Cassazione, ormai non la fiducia e la responsabilità non sono più elementi riconducibili alle sole persone fisiche, ma anche a quelle giuridiche. D’altronde anche la legge 1966 del 1939 (!) che istituisce le società fiduciarie ha previsto la possibilità per una persona giuridica di amministrare beni per conto terzi, con la sola esclusione delle attività riservate agli iscritti alle categorie professionali.

Fonte: Sole 24 ore del 2006-10-25 pag. 35

Provvedimento: Sent. Cassaz. del 2006-10-24 num. 22840