Nel caso di beni il cui costo non sia interamente deducibile ai fini fiscali, le plusvalenze e le minusvalenze derivanti da:
– cessione a titolo oneroso
– risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita
– destinazione del bene all’uso personale o a finalità estranee alla professione
sono rilevanti nelle stesso proporzioni con cui rileva il costo.
Se, ad esempio, il costo è deducibile al 50% (autovettura), la plusvalenza da cessione sarà assoggettata a tassazione per il 50% dell’importo conseguito.