Il costo del lavoro dei soci deve essere superiore al 50% del costo totale del lavoro, inclusi i contratti a progetto e le altre forme di lavoro diverse da quello subordinato (es. collaborazioni occasionali), anche se classificate alla voce B7 del conto economico.
Non si prendono in considerazione le persone non socie assunte in forza di obblighi di legge, di CCNL o di convenzioni con la pubblica amministrazione, i lavoratori stranieri impiegati fuori dal territorio nazionale e quelli cui la legge impedisce di assumere la qualifica di socio.
Se si perde il requisito della “prevalenza”:
– si perdono le agevolazioni fiscali con effetto dal secondo periodo di imposta di mancato rispetto,
– deve essere redatto il bilancio straordinario per determinare il valore effettivo dell’attivo patrimoniale da imputare a riserva indivisibile,
– deve essere variata l’iscrizione all’Albo Coop.