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Ultime novità in campo fiscale

Buoni pasto e reddito da lavoro dipendente

Somministrazione del vitto da parte del datore di lavoro: non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente

Somministrazione in mense aziendali o interaziendali: non concorre

Somministrazione presso esercizi pubblici convenzionati con il datore di lavoro: non concorre

Buoni pasto: non concorrono fino a 5,29 euro giornalieri (valore del buono pasto al netto dei contributi previdenziali versati in conformità a disposizioni di legge e delle somme poste a carico del dipendente)

Indennità sostitutiva di mensa (lavoratori distaccati in strutture/cantieri privi di servizi di ristorazione): non concorre fino a 5,29 euro giornalieri

I buoni pasto devono avere l’indicazione che non sono cedibili né cumulabili né convertibili in denaro

La quota eccedente i 5,29 euro giornalieri è assoggettata a tassazione come compenso in natura

Ai fini IRES e IRAP il costo dei buoni pasto è sempre deducibile nell’esercizio di competenza (= esercizio in cui vengono distribuiti i buoni pasto) ai sensi dell’art. 95 c. 1 TUIR (erogazioni in natura ai dipendenti) e dell’art. 11 c. 2 D.Lgs 446/1997 (servizi destinati alla generalità dei dipendenti). In bilancio deve essere classificato al rigo B.7 del conto economico (costi per servizi).

L’IVA sull’acquisto dei buoni pasto non è detraibile, perché non si applica la “somministrazione in mense aziendali”, ma si ricade nella più generica “somministrazione di alimenti e bevande”.

Fonte: Sole 24 ore del 2006-01-23 pag. 29