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Scioglimento società di persone e prosecuzione come ditta individuale

Lo scioglimento della società di persone a causa della mancata ricostituzione della pluralità dei soci non dà luogo ad alcuna emersione di plusvalenza imponibile in relazione ai beni oggetto dell’attività d’impresa a condizione che il socio superstite continui l’attività sotto forma di ditta individuale e mantenga inalterati i valori dei beni.

L’eventuale somma percepita dai soci uscenti, rappresenta, per la parte che eccede il costo d’acquisto delle quote, reddito di capitale tassabile ai sensi dell’art.44, c.3 del TUIR.

Il socio superstite, proseguendo l’attività commerciale in qualità di imprenditore individuale, continuerà a produrre reddito d’impresa. Resta però esclusa l’ipotesi di un eventuale inquadramento di detto reddito come reddito di partecipazione, data la liquidazione della società preesistente.

In merito agli obblighi dichiarativi, la società è tenuta a presentare la propria dichiarazione dei redditi per l’ultimo periodo d’imposta chiuso allo scadere del sesto mese utile per la ricostituzione della pluralità dei soci, utilizzando il Modello Unico Società di persone. Specularmente, nell’anno in cui si ha lo scioglimento della società, il socio superstite che prosegue l’attività in qualità di imprenditore, dichiarerà il reddito d’impresa prodotto nel residuo periodo utilizzando il Modello Unico Persone Fisiche, quadro RF o RG.

Provvedimento: Circolare num. 54/2002