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Leasing nell’edilizia

Le società di leasing possono essere assimilate ad imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell’attività la costruzione o la rivendita di fabbricati ad uso abitativo, pertanto possono dedurre l’IVA sulla base di quanto previsto dall’art. 2 lettera i DPR 633/72.

Siccome il leasing immobiliare è di tipo finanziario-traslativo, poiché il bene locato ha in valore commerciale nettamente superiore al valore di mercato e la proprietà del bene passa al locatore al termine del contratto, il negozio giuridico sottostante è, di fatto, una compravendita.

Se il leasing fosse solo di godimento, non sarebbe ammessa la detrazione IVA in capo alla società di leasing.

Fonte: Sole 24 ore del 2005-09-26 pag. 29

Provvedimento: Risoluzione del 2005-08-12 num. 119/E