Per la classificazione delle spese di vitto, alloggio e trasporto della clientela in occasione di fiere, occorre verificare la correlazione (diretta o indiretta) con l’incremento dei ricavi; se non esiste correlazione, le spese devono essere considerate spese di rappresentanza in quanto:
– sono “gratuite”
– sono dirette ad un gruppo ristretto di destinatari
– sono volte ad accrescere il prestigio dell’azienda più che a promuoverne i beni
Anche la Corte di Cassazione (sentenza 7803/2000) si è espressa in questo senso, considerando spese di rappresentanza tutte quelle spese che non danno luogo ad aspettative di incremento del processo di vendita. Sono, invece, costi integralmente deducibili tutti i costi che, pur non essendo imputabili direttamente ai ricavi, vengono sostenuti per incrementare le vendite (es. attività promozionale durante una fiera).
Secondo il Comitato (parere 12/2005) sono altresì deducibili i costi per attività promozionali dirette ai soli clienti effettivi (nel caso esaminato, se non veniva concluso l’acquisto, la spesa veniva rifatturata al cliente potenziale).
Nel parere 26/2004, il Comitato sostiene che:
– i costi connessi all’organizzazione di convegni ed all’allestimento di stand espositivi sono spese di pubblicità
– le spese di trasporto e ospitalità degli invitati al convegno sono spese di rappresentanza
– le spese per beni distribuiti gratuitamente sono spese di rappresentanza e sono deducibili se il valore dei singoli beni è inferiore a 25,82 euro.
Da ultimo, nel parere 8/2005, il Comitato esamina i costi per manifestazioni celebrative (anniversario della fondazione dell’azienda): sono deducibili come spese di pubblicità i costi sostenuti per reclamizzare il nome dell’azienda, mentre sono spese di rappresentanza i costi che recano utilità a terzi (banchetti) e gli omaggi (sempre con la deducibilità di quelli inferiori a 25,82 euro