L’acquisto di beni di arredo con valenza estetica (una scultura, nel caso in esame) non è né una spesa di pubblicità né una spesa di rappresentanza (in quanto non in grado di promuovere da sola l’immagine azinedale) per il reddito di impresa ma, trattandosi di un bene non suscettibile di utilizzazione separata dall’immobile, il suo costo è deducibile in base alle quote di ammortamento, se il bene è suscettibile di ammortamento (l’opera d’arte potrebbe acquistare valore nel tempo, per cui il processo di ammortamento sarebbe privo di fondamento).
Il comitato, invece, esprime un parere errato nel caso di reddito professionale, perchè l’acquisto di opere d’arte è spesa di rappresentanza, deducibile fino all’1% dei compensi dichiarati, ai sensi dell’art. 54 c. 5 TUIR.