La prelazione dell’inquilino si applica solo nel caso di vendita del singolo appartamente e non anche nel caso di vendita in blocco dell’immobile.
Il diritto di prelazione, infatti, presuppone l’identità del bene oggetto di prelazione e del bene ceduto, nel caso di specie i due beni non coincidono, per cui non vi può essere prelazione e, a maggior ragione, non vi può essere la violazione del diritto. Né sarebbero ammissibili l’estensione al “tutto” la prelazione che l’inquilino ha solo su una parte o lo scorporo della parte su cui l’inquilino ha la prelazione dalla vendita in blocco dell’immobile.