Dal 2005 il fisco riconosce la detrazione piena per gli interessi sul mutuo prima casa solo se il prezzo dichiarato nel rogito di acquisto della casa è superiore al valore del mutuo. Se il valore dichiarato nel rogito è inferiore all’importo del mutuo, la detrazione per interessi spetta in proporzione.
Tra gli oneri accessori è ammessa la parcella del notaio per la stipula del mutuo perchè il mutuo deve essere stipulato con atto pubblico; non è ammessa l’assicurazione sull’immobile perché non è elemento necessario del contratto.