L’atto che fa scattare il fermo amministrativo di un veicolo è illegittimo se non è nella forma di un atto impugnabile, in quanto mancano i presupposti di tutela del contribuente.
Se l’espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella esattoriale, deve essere preceduta da un avviso che contiene l’intimazione ad adempiere entro 5 giorni (il quale, a sua volta, perde efficacia decorsi 180 giorni dalla notifica). Tale atto deve contenere tutte le indicazioni per l’impugnazione.
I ricorsi contro i provvedimenti di fermo amministrativo e di iscrizioni di ipoteche, dall’11 agosto 2006 vanno presentati alle commissioni tributarie se riguardano debiti fiscali e al giudice ordinario se riguardano debiti contributivi.
Se il contribuente non ha impugnato la cartella, il provvedimento di fermo può essere contestato solo per vizi propri.