Lo svolgimento dell’attività autonoma nei confronti dell’ex datore di lavoro non è causa ostativa all’applicazione del regime forfetario quando si verificano contemporaneamente le due seguenti condizioni:
– l’ex datore di lavoro è un soggetto estero
– il lavoratore risultava fiscalmente non residente in Italia ai sensi della convenzione contro le doppie imposizioni (cioè il reddito di lavoro dipendente era tassato solo all’estero in base alla tie-break rule della convenzione)
Secondo l’Agenzia delle Entrate la causa di esclusione dal regime forfetario di cui alla lettera d-bis ha lo scopo di evitare artificiose trasformazioni di rapporti di lavoro dipendente in rapporti di lavoro autonomo ma, nel caso specifico, non si applica dal momento che il precedente rapporto di lavoro dipendente non aveva rilevanza fiscale in Italia.