Il nuovo diritto societario consente la costituzione delle società a tempo indeterminato o senza indicazione della durata. In tale caso, il socio può recedere in qualunque momento, con un preavviso di almeno 180 giorni (che lo statuto sociale può elevare ad un anno).
La giurisprudenza ha sempre considerato come “costituite a tempo indeterminato” le società con una durata superiore alla normale vita umana; pertanto, se si vuole evitare l’applicazione delle norme che consentono il recesso del socio, occorre prevedere una durata non superiore al 2020-2030.
Le società possono adeguare lo statuto entro il 30 settembre 2004.