L’esenzione IVA prevista dall’art. 10 n. 18 DPR 633/72 si applica solo alle prestazioni sanitarie in senso stretto, cioè a quelle di “diagnosi, cura e riabilitazione rese da soggetti in possesso delle qualifiche professionali richieste dalla legge”.
Pertanto le attività accessorie, quali quelle che consistono nel mettere a disposizione apparecchiature o strutture sono imponibili nei modi ordinari.
Se le attività accessorie sono svolte dallo stesso soggetto che svolge l’attività principale, invece, si applica l’esenzione IVA.