L’art. 9 dello statuto del contribuente prevede che in caso di forza maggiore debba applicarsi la “rimessione del termine” con decreto da pubblicare in gazzetta ufficiale a cura del ministro delle finanze su conforme parere del ministro del tesoro.
Nel caso di sciopero generale la prorogata è dovuta perché i dipendenti hanno il diritto di non presentarsi al lavoro, senza preavviso e non è possibile valutare regione per regione il mancato funzionamento degli sportelli di riscossione. Pertanto, deve presumersi che TUTTI gli sportelli non siano stati funzionanti.