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Ultime novità in campo fiscale

Nuovi limiti per la contabilità semplificata

Vengono innalzati i limiti di ricavi per la tenuta della contabilità semplificata a 400.000 euro (prestazioni di servizi) ed a 700.000 (cessioni di beni).

Come era stato previsto dalla circolare 80/2001, emanata in occasione del precedente innalzamento dei limiti, è possibile il cambio di regime in corso d’anno, per cui un’impresa che ha dovuto adottare la contabilità ordinaria, può ritornare in semplificata alla data del 14 maggio 2011 (entrata in vigore del DL 70).

Per le imprese che effettuano sia cessioni di beni che prestazioni di servizi, si fa riferimento all’attività prevalente, salvo il caso di annotazione separata.

Viene introdotta un’eccezione al criterio di competenza (art. 7 comma 2 lettera s DL 70), secondo cui i costi derivanti da contratti di competenza di due esercizi, il cui costo complessivo è inferiore a 1000 euro (IVA esclusa), sono deducibili per intero nell’esercizio in cui si riceve il documento.

Con il passaggio in semplificata diventano tassabili i fondi in sospensione di imposta (es. riserve di rivalutazione) mentre mantiene la sospensione di imposta il fondo rischi su crediti, se viene annotato nel registro IVA acquisti.

NON sono invece stati adeguati i limiti per il versamento trimestrale dell’IVA, che rimangono fissati a 309.874,14 euro (prestazioni di servizi) e 516,456,90 euro (cessione di beni), al di sopra dei quali è obbligatorio il versamento mensile.

Fonte: Sole 24 ore del 2011-07-23 pag. 23

Provvedimento: Decr. legge num.