Sebbene l’Assonime sia di parere contrario, anche l’avviso di parcella dei professionisti dovrebbe avere lo stesso valore della fattura per il decorso degli interessi di mora. Per evitare confusione in sede di eventuale contenzioso, di può predisporre la fattura proforma come “dettaglio degli onorari e delle spese da fatturare al momento del pagamento” e avvertire che “il presente dettaglio non può essere utilizzato ai fini IVA. La fattura verrà emessa al ricevimento del saldo”
Indicando l’IVA nella fattura proforma, si forniscono tutti gli elementi richiesti dal D.Lgs 231/02 per il calcolo degli interessi. Non è richiesta la numerazione del preavviso.
Dal punto di vista fiscale, gli interessi moratori costituiscono compenso professionale ai sensi dell’art. 6 c. 2 TUIR (“reddito della stessa categoria di quello da cui derivano”). Sono, quindi, imponibili anche ai fini IRAP.