Le cessioni di campioni gratuiti possono essere effettuate anche tramite un intermediario e sono escluse da IVA solo se i beni sono di modico valore e appositamente contrassegnati in modo indelebile.
Può trattarsi anche dei beni che l’azienda commercializza, per cui viene implicitamente disconosciuto il parallelo con gli omaggi di modico valore (inferiori a 25,82 euro).
Per le cessioni di questi beni è consentita la detrazione dell’imposta pagata sull’acquisto o sulle materie prime impiegate nella produzione (art. 19 c. 3 lett. c DPR 633/72)
I requisiti che l’Agenzia delle entrate impone sono:
– prodotti oggetto dell’attività propria dell’azienda, ceduti per migliorarne la conoscenza e la diffusione presso gli utilizzatori;
– la marchiatura deve essere indelebile, non basta una semplice etichetta apposta sulla confezione, bensì occorre adottare un sistema che sia irreversibile e che non possa essere “annullato” in modo da rendere nuovamente il campione indistinguibile dal prodotto
– per la determinazione del “modico valore” occorre fare riferimento agli usi commerciali del settore: possono essere anche esemplari dei prodotti stessi, fermo restando che non può trattarsi di beni di valore significativo.