Nella video conferenza del 14 maggio scorso l’agenzia delle Entrate è tornata sulla questione della dichiarazione integrativa a favore del contribuente. È stato, infatti, affermato che il contribuente può rettificare a proprio favore, senza applicazione di sanzioni, soltanto la dichiarazione presentata in relazione al periodo d’imposta precedente. In sostanza, viene ammesso che la rettifica a favore della dichiarazione può essere effettuata, a norma dell’articolo 2, comma 8-bis del DPR 322/1998, solo entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva. Va rilevato che la norma è entrata in vigore il 1º gennaio 2002 per cui il contribuente può rettificare entro i termini di presentazione di Unico 2002 il modello relativo al periodo d’imposta 2000 (Unico 2001). Occorre, però, osservare che secondo l’Agenzia (circolare n. 6/E/2002), il contribuente potrebbe rettificare a proprio favore soltanto il modello di Unico 2001 presentato in via telematica a ottobre dello stesso anno in quanto, in tal caso, al 1º gennaio 2002 risultavano “pendenti” i 90 giorni per la validità della dichiarazione.