Il criterio per stabilire il cumulo è quello dei 40 anni di anzianità contributiva al 1º gennaio 1998:
– se si superano i 40 anni: cumulo parziale della pensione con il reddito di lavoro dipendente (la parte eccedente il minimo della pensione è incumulabile al 50% con il reddito di lavoro dipendente) e cumulo integrale con il reddito di lavoro autonomo.
– se non si superano i 40 anni: se la pensione decorre da dopo il 1º gennaio 1998, nessun cumulo con il reddito da lavoro dipendente e cumulo parziale con quello da lavoro autonomo; se la pensione decorre da prima del 1º gennaio 1998 si applica la normativa previgente.