Il reato di false comunicazioni sociali non si applica alle alterazioni mirate unicamente alla frode fiscale, dal momento che il fisco non appare tra i soggetti tutelati dall’art. 2621 c.c.
Curiosamente, la cassazione ritiene che il reato di falso in bilancio si verifica anche in presenza di frodi di modesta entità, ritenendo che la “rappresentazione veritiera e corretta” prevista dall’art/ 2423 c.c. si estenda fino alle lire, senza specificarne le motivazioni.
La conseguenza di queste posizioni è che:
1) sono sanzionabili anche le valutazioni (ritenute) false, mentre per il reato fiscale occorrono fatti materiali;
2) è sanzionabile anche una Srl a base familiare per occultamento di ricavi inferiore a 50 ML (per la frode fiscale occorre superare questo limite)
3) in caso di fallimento si applicano le norme sulla bancarotta fraudolenta.