Distruzione di merci o trasformazione in altre di più modesto valore economico
1) preavviso agli uffici fiscali e alla G. di F., che deve arrivare almeno 5 giorni prima di quello della distruzione. L’avviso deve indicare, sulla base del prezzo di acquisto, il valore dei beni da distruggere e quello dei beni risultanti dalla distruzione (non occorre il preavviso se la distruzione del bene avviene per atto della pubblica autorità)
2) verbale redatto da pubblici funzionari, ufficiali della G. di F. o notai che assistono all’operazione. Se non si presenta nessuno, il contribuente deve avere il notaio “di scorta”. Se il costo dei beni distrutti non supera i 10 ML basta la dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
Donazioni benefiche
1) per donazioni superiori a 10 ML, comunicazione come sopra
2) emissione del DDT
3) dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte del’Onlus ricevente (non basta più una lettera)
Eventi fortuiti o accidentali, furti
1) documentazione idonea della pubblica autorità o, in mancanza, dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con indicazione di natura, qualità, quantità e valore dei beni
2) comunicazione entro 30 gg. agli uffici finanziari e alla G. di F.
Vendite in blocco
DDT firmato dall’acquirente per ricevuta, con indicazione del costo sostenuto per l’acquisto dei beni ceduti.