Gli acquisti di beni, diversi da quelli prodotti o venduti dall’azienda, destinati ad essere ceduti gratuitamente sono SEMPRE spese di rappresentanza, con conseguente indetraibilità dell’IVA ai sensi dell’art. 19-bis n. 1 DPR 633/72, a prescindere dal loro costo e dal loro valore.
Di conseguenza la loro cessione non è rilevante ai fini IVA ai sensi dell’art. 2 c. 2 n. 4.
Viceversa, i beni prodotti o venduti dall’azienda non sono spese di rappresentanza, per cui la loro cessione gratuita deve comunque essere assoggettata ad IVA.