Il tribunale di Torino, con ordinanza del 19 dicembre 1997 chiarisce che la possibilità di emettere note di variazione a storno dell’IVA per i pagamenti non ricevuti esiste solo dopo l’approvazione del piano di riparto, poiché solo in quel momento si conosce esattamente la parte del credito che non verrà mai incassata.
L’ufficio IVA, inoltre, a questo punto, non potrà insinuarsi al passivo (si è già nella fase di distribuzione dell’attivo) ma ciò non crea un danno per l’amministrazione finanziaria poiché, se il creditore ha potuto emettere nota di variazione l’attivo è incapiente e, di conseguenza, il credito dell’ufficio per IVA sarebbe comunque rimasto insoddisfatto, qualunque fosse il momento dell’insinuazione. Il curatore può ricevere le note solo dopo l’approvazione del piano di riparto e prima della chiusura del fallimento e ne deve dare avviso all’amministrazione competente.
Confermato dal ministero a Telefisco 98 (sole del 30/1 pag. 23)