L’imponibile IRAP si determina:
– per i soggetti obbligati alla redazione del bilancio CEE, in base al bilancio stesso;
– per i soggetti in contabilità ordinaria, anche per opzione, in base ai ricavi meno i costi contabilizzabili nelle righe 6, 7, 8, 10a, 10b e 14 del c/e CEE;
– per i soggetti in contabilità semplificata, in base alla differenza fra vendite e acquisti soggetti a IVA.
I costi indeducibili ai fini IRPEG/IRPEF non sempre rilevano ai fini IRAP (es. interessi pro rata indeducibili, poiché gli interessi sono interamente indeducibili ai fini IRAP), così come alcuni importi rilevano solo ai fini IRAP (es. contributi in conto interessi, che vanno contabilizzati alla riga A5 del c/e, e non in diminuzione degli interessi passivi).
Il 24 ore pubblica una tabella di riepilogo dei principi contabili nazionali e IASC, visto che per sapere se una posta rileva ai fini IRAP o meno si deve fare riferimento ai principi.