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distruzione di beni

Non è ancora stato emanato iil decreto concernente le modalità da seguire per la distruzione di beni strumentali e/o di magazzino, per vincere la presunzione di cessione dell’art. 53 DPR 633/72, per cui l’unica fonte normativa è questa circolare.

L’imprenditore che intende distruggere beni strumentali e/o di magazzino oppure trasformarli in altri di più modesto valore economico deve darne comunicazione all’Ufficio imposte, all’Ufficio IVA e al comando G. di F. competente. La comunicazione va fatta con raccomandata AR almeno 30 giorni prima della data stabilita per la distruzione. Nella comunicazione si dovranno indicare data, ora e luogo in cui avverranno le operazioni, modalità di distruzione, quantità, qualità e valore normale di scambio dei beni e valore residuale che si otterrà dalla distruzione o dalla trasformazione. Gli Uffici e la G. di F. potranno presenziare con loro incaricati e sottoscriveranno il verbale insieme all’imprenditore o un suo legale rappresentante. Se non sono presenti, a patto che le comunicazioni siano state effettuate regolarmente, è valido il verbale di distruzione sottoscritto solo dall’imprenditore.
In caso di urgenza, è possibile evitare la procedura a patto che il verbale sia sottoscritto da un notaio e che in esso siano riportati i motivi dell’urgenza; tale verbale deve essere poi inviato agli Uffici di cui sopra.
Non è necessaria la procedura nel caso di distruzione dei beni per atto della pubblica autorità (es. beni soggetti a data di scadenza) o della cessione a terzi dei beni da distruggere.

Fonte: Inf. Pirola del 1997-11-03 pag. 3885

Provvedimento: Circolare del 1988-09-19 num. 23