La detrazione spetta nel mese di competenza o in dichiarazione annuale (artt. 27 c. 5 e 28 c. 4). Nel caso di perdita, anche temporanea, del documento, se non si rispettano i termini di cui sopra, l’IVA è indetraibile. Anche ai fini delle imposte sui redditi, il costo non è deducibile, in quanto non più di competenza. (art. 75).