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Ultime novità in campo fiscale

agenti e rappresentanti di commercio

Commissionario: essendo un mandatario senza rappresentanza, non si applica la normativa agevolativa ai fini IVA

Agenti e rappresentanti di commercio: (l’agente agisce in nome altrui, il rappresentante agisce in nome proprio e per conto altrui) si applicano le agevolazioni previste dall’art. 19 DPR 633/72 e dall’art. 67 TUIR; lo stesso vale per i sub agenti di commercio, mentre non si applica alle società di persone tra agenti di commercio (la legge nulla dice per le società di capitali).

Sub agenti assicurativi: non beneficiano della deducibilità IVA, mentre deducono integralmente i costi per autoveicoli.

Agenti di cambio: non sono inquadrabili, ai fini IVA, tra gli agenti di commercio.

Agenti di assicurazione: fino al 15/2/97, non rientrando nel ruolo degli agenti di commercio, si pensava che non potessero detrarre IVA e costi autoveicoli, ma le istruzioni al 740 danno diritto alla detrazione totale dei costi auto (in attesa di chiarimenti ministeriali)

Agente librario: spettano le agevolazioni solo per l’attività di promozione di vendita, non per l’intermediazione (“grossista” o distributore)

Agenti propagandisti e informatori medico scientifici: sono equiparati agli agenti di commercio.

Promotori finanziari: sono equiparati agli agenti di commercio e si applica la detrazione parziale in caso di esercizio dell’attività tramite società di persone.

Fonte: Inf. Pirola del 1997-05-12 pag. 1700