Gli interventi di restauro, risanamento e ristrutturazione sono sempre assoggettati all’aliquota del 10%, secondo quanto previsto dalla tabella A parte III DPR 633/1972. Sono considerati tali gli interventi di cui alle lettere c), d) ed e) art. 31 legge 457/1978, che sono quelli che richiedono una specifica concessione edilizia da parte del comune.
Gli interventi di manutenzione straordinaria hanno beneficiano, per il solo 1997, dell’aliquota del 10% per le prestazioni di servizio (contratti d’opera e d’appalto), come previsto dall’art. 2 comma 2 DL 669/96. Dal 1998 l’IVA al 10% si applica sulla manodopera e sulla fornitura di beni significativi fino a concorrenza dell’importo della manodopera. Sul valore eccedente delle forniture di beni significativi si applica l’aliquota ordinaria.
Ad esempio: intervento di complessivi euro 10.000 di cui manodopera euro 4.000. Sui 4.000 euro di manodopera e su 4.000 euro di fornitura di beni significativi si applica l’IVA del 10%. Sui restanti 2.000 euro di fornitura di beni significativi si applica l’aliquota IVA ordinaria.
Gli interventi di manutenzione ordinaria sono sempre soggetti all’aliquota IVA ordinaria.