Gli omaggi dei professionisti sono in ogni caso non soggetti ad IVA, indipendntemente dal valore, poichè la 6^ direttiva CEE si applica solo alle società, quindi l’IVA sugli acquisti è detraibile e quella sulle vendite non si applica.
Per le società e le imprese, gli omaggi fino a 50.000 lire danno diritto alla detrazione sugli acquisti e non sono imponibili le cessioni.
Per i beni di valore superiore a lire 50.000, le società e le imprese devono applicare l’imposta, se hanno detratto l’IVA sull’acquisto. L’impresa può non detrarre volontariamente l’IVA sull’acquisto, in tale caso non applica l’IVA sulla vendita.