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Imprese artigiane – privilegio generale sui mobili

“7 – Conclusivamente, la Corte ritiene che le norme impugnate vadano interpretate nel senso di riconoscere che l’iscrizione all’albo delle imprese artigiane, anche nell’ambito delle Regioni a statuto speciale o Province autonome, costituisce il presupposto per fruire delle agevolazioni previste dalla legge-quadro o da altre disposizioni, ma non vale a far sorgere una presunzione assoluta circa la qualifica artigiana dell’impresa stessa ai fini del riconoscimento del privilegio generale sui mobili previsto dal codice civile; al contrario, è consentito al giudice di sindacare la reale consistenza dell’impresa creditrice, con la conseguente eventuale disapplicazione dell’atto amministrativo di iscrizione all’albo, una volta accertatane l’illegittimità”

Fonte: Inf. Pirola del 1996-10-21 pag. 3750

Provvedimento: Sent. C. Cost. del 1996-07-24 num. 307