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Ultime novità in campo fiscale

cessioni e prestazioni gratuite

Le cessioni qui indicate non riguardano i professionisti (6^ direttiva CEE art. 5 par. 6)

Il costo di acquisto dei beni, di lire 50 mila, oltre il quale la cessione gratuita è assoggettata ad imposta, si calcola al netto dell’imposta in acquisto.

L’esclusione dalla applicazione del tributo, per mancata detrazione dell’IVA in acquisto, opera in tutti i casi di indetraibilità oggettiva (art. 19 c. 2 DPR 633/72) e in quelli di indetraibilità soggettiva (art. 19 c. 3). Si può quindi rinunciare alla detrazione dell’IVA sull’acquisto per non doverla addebitare in sede di cessione gratuita.

Le prestazioni gratuite non riguardano i professionisti, poiché questi sono tassati per cassa.

Sono solo quelle di cui ai primi due commi dell’art. 3 DPR 633/72. Sono attratte nel campo IVA le prestazioni per uso personale o familiare dell’imprenditore o per altre finalità estranee all’esercizio dell’impresa. Anche in questo caso vale l’esclusione dall’imposta per indetraibilità dell’IVA sull’acquisto del bene dato in uso

Fonte: Inf. Pirola del 1996-10-14 pag. 3649

Provvedimento: Circolare del 1996-08-01 num. Assonime 89