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DDT: data, numero, sanzioni, servizi

La legge prevede che la data del documento sia quella di effettuazione dell’operazione (ossia quella del trasporto). Tuttavia il contribuente può, come avveniva con la bolla, emettere il DDT prima dell’inizio del trasporto, indicando sia la data di emissione del documento, che quella di inizio trasporto. In questo caso la numerazione del DDT segue la data di emissione.

L’indicazione dell’incaricato del trasporto è eventuale, quindi se il trasporto avviene con mezzi del cedente, del cessionario, o con i loro dipendenti, nulla deve essere indicato.

Siccome il DDT è necessario solo per il differimento della fatturazione delle cessioni di beni, per le prestazioni di servizi continua a valere la regola generale della fatturazione non oltre il momento di pagamento del corrispettivo. Può essere utile a chi opera con contratti di opera, appalto e simili usare il DDT per vincere le presunzioni di cui all’art. 53 DPR 633/72, relativamente ai beni portati da un cantiere all’altro.

Non sono previste sanzioni per errori nella compilazione del DDT, in ogni caso se la violazione non ha natura sostanziale, al massimo potrà essere applicata la pena pecuniaria da lire 300.000 a 1.000.000, prevista dall’art. 47 DPR 633/72.

Fonte: Sole 24 ore del 01/10/1996 pag. 21

Provvedimento: Circolare num. 225/E