Documento di trasporto: deve scortare i beni per tutta la durata del viaggio e deve essere esibito a richiesta della G. di F.
Documento di consegna: deve essere emesso prima dell’inizio del trasporto, ma può essere consegnato all’atra parte, anche tramite spedizione (vale anche il fax). Serve per la fatturazione differita dei beni che precedentemente non erano soggetti a bolla (pane, latte, acqua).
Il DDT deve essere emesso in due copie (emittente e destinatario). Il vettore, pur dovendo essere menzionato sul DDT, se diverso da emittente e destinatario, non ha alcun obbligo in merito alla conservazione dei DDT, per cui, all’arrivo, consegna il DDT al destinatario.