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Ultime novità in campo fiscale

Bolla necessaria / non necessaria / registro conto deposito

La bolla non è più necessaria per:

– artigiani che, a seguito di contratti d’opera o appalto, trasportano i beni necessari alla realizzazione dell’opera (elettricisti, idraulici, ecc.)
– imprese che spediscono la fattura entro la mezzanotte del giorno di effettuazione dell’operazione
– trasporti fra sedi diverse della stessa impresa, purché queste siano state dichiarate con le modalità di cui all’art. 53 comma 3 DPR 633/72

La bolla è necessaria per:

– fatturazione differita
– tentata vendita
– interscambi con San Marino (unico caso tra i movimenti con l’estero). In questo caso occorrono tre copie poiché una va all’ufficio tributario di San Marino.
– consegne a terzi a titolo NON traslativo della proprietà.

Per il conto deposito non è necessario un registro vidimato, anche se può esserne tenuto uno in forma libera.

Non è più obbligatorio indicare le quantità in lettere ma bastano i numeri

L’invio i conto deposito, lavorazione e simili in altro stato della UE richiede l’annotazione nel registro di cui all’art. 50 DL 331/93.

Fonte: Sole 24 ore del 1996-09-18 pag. 20

Provvedimento: D.P.R. num. 472/96