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Contabilità inattendibile

La procedura di accertamento per i contribuenti in contabilità ordinaria (sia per natura che per opzione) che, per il 1995, non sono in regola con i parametri è la seguente:
1) ispezione documentale dell’amministrazione finanziaria
2) verbale che accerta la contabilità inattendibile ed applica i parametri
3) invito al contribuente a comparire per definire un concordato (eventuale)
4) notifica avviso di accertamento
5) ricorso o istanza di concordato da parte del contribuente

La relazione tecnica di attendibilità della contabilità deve:
1) essere redatta da un professionista abilitato ad apporre il visto di conformità (art. 78 comma 4 l. 413/91)
2) documentare che le irregolarità riscontrate non pregiudicano l’idoneità delle scritture contabili a rappresentare l’effettiva realtà aziendale in quanto sono solo errori formali (anche derivanti dalle procedure informatiche)
3) fatta pervenire entro il 30º giorno successivo alla notifica del verbale di ispezione

La relazione tecnica deve:
1) negare che i rilievi dell’ufficio siano irregolarità che consentono di applicare i parametri (affermare quindi che la contabilità è attendibile);
2) dimostrare che gli errori riscontrati dall’ufficio non sono particolarmente gravi.

Fonte: Sole 24 ore del 1996-08-08 pag. 19

Provvedimento: Regolamento del 1996-08-02 num.