Il valore dei ricavi deve essere confrontato con il valore dell’attivo.
– aliquota 1%: valore dei titoli azionari, quote di partecipazione al capitale di società di capitali, altre partecipazioni e altri titoli in serie o in massa. Si considerano anche i crediti da finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi. Non si considerano le azioni proprie (anche se nel bilancio CEE sono iscritte all’attivo), le quote di partecipazione in società di persone e i crediti verso l’erario per rimborsi di imposte.
– aliquota 4%: immobili e terreni indicati fra le immobilizzazioni dello stato patrimoniale (NON gli immobili – merce) o in leasing, anche se nell’esercizio non vengono utilizzati (es. immobile non locato), navi destinate ad attività commerciali o alla pesca. Sono esclusi i beni posseduti in comodato o in locazione semplice.
– aliquota 15%: tutte le altre immobilizzazioni, quali impianti, macchinari e attrezzature, brevetti e spese di impianto e ampliamento. Sono esclusi i beni posseduti a titolo di locazione semplice o di noleggio.
Il valore dei beni deve essere determinato ai sensi dell’art. 76 DPR 917 (valore di carico del cespite e non valore netto contabile, quindi si considerano produttivi di reddito anche i beni completamente ammortizzati) ed essere ragguagliato in base ai giorni di effettivo possesso.
-> esistono problemi per i beni riscattati dai leasing, perché il loro valore dovrebbe essere considerato pari al prezzo di riscatto.