Alle violazioni IVA non si applicano le attenuanti previste dall’art. 1 Dm 1/9/1931 “quando ricorrano particolari circostanze che giustifichino un benevolo provvedimento”
Motivazione:
Siccome il DM 1/9/31 è stato emanato sulla base della delega contenuta nella legge 7/1/29 n. 4 e la legge IVA rinvia alla legge 7/1/29 solo in via residuale, è evidente che la legge IVA (artt. 48 e 49) vuole disciplinare tutte le circostanze aggravanti ed attenuanti. Inoltre l’art. 48 DPR 633/72 evidenzia che la concessione delle attenuanti è subordinata ad un comportamento positivo dell’autore della violazione, volto a ridurre le conseguenze negative dell’illecito (c.d. ravvedimento operoso) e non è, invece, un atto discrezionale dell’ufficio, come accadrebbe con l’applicazione del Dm 1/9/31.