Con la riscrittura dell’art. 66 TUIR il regime di cassa semplificato diventa il regime naturale per le imprese in contabilità semplificata. Il reddito viene determinato sottraendo dai ricavi incassati i costi pagati, aggiungendo i proventi da autoconsumo, i proventi degli immobili non strumentali e i dividendi. Non sono più rilevanti le rimanenze iniziali e finali, salvo la deduzione nel 2017 delle rimanenze finali contabilizzate nel 2016, ultimo anno per il quale si è applicato il regime di competenza.
I limiti dimensionali per la contabilità semplificata sono 400 mila euro di ricavi per le imprese che svolgono prestazioni di servizi e 700 mila euro per le altre attività.
Per non applicare il regime per cassa e continuare a determinare il reddito per competenza occorre optare per la contabilità ordinaria il quale vale per l’anno per il quale viene esercitata l’opzione e per i due successivi (anche se ciò è in contrasto con l’art. 3 DPR 442/1997 che prevede validità annuale per le opzioni contabili).