La Ctp Milano con sentenza 259/6/2016, ritenendo completamente infondate le motivazioni del fisco, ha condannato l’Agenzia delle entrate, come indicato nella sentenza 930/2015 della Cassazione, secondo la quale la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese processuali.
Nel medesimo senso, il D.Lgs 156/2015.