La legge di stabilità per il 2016 modifica l’art. 26 del DPR 633/72 per quanto riguarda la tempistica di emissione delle note di variazione in presenza di procedure concorsuali a carico del cliente.
La nota di variazione IVA può essere emessa a partire dalla data dei seguenti eventi, in base al tipo di procedura:
– fallimento: sentenza dichiarativa
– liquidazione coatta amministrativa: provvedimento che la ordina
– concordato preventivo: decreto di ammissione alla procedura
– amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi: decreto che la dispone
Per le procedure non concorsuali:
– accordo di ristrutturazione dei debiti: decreto di omologa del Tribunale
– piano di risanamento: pubblicazione nel Registro delle Imprese
In tutti questi casi non opera il termine di un anno previsto dall’art. 26 comma 3. Inoltre non opera la regola secondo cui il cliente deve registrare la nota di variazione.