Il Dm 27.10.2015 pubblicato in Gazzetta Ufficiale 263 dell’11.11.2015 dà attuazione al D.Lgs 42/2015 relativo alla certificazione dei corrispettivi nelle operazioni di commercio elettronico, esonerando dall’obbligo di fatturazione il commercio elettronico online nei confronti del consumatore finale, salvo il caso in cui la fattura sia richiesta esplicitamente dal cliente.
L’esclusione si applica sia per il commercio elettronico indiretto (conclusione online del contratto e spedizione fisica del bene) che per quello diretto (servizi forniti online quali download di software o musica, corsi di formazione).
I fondamenti giuridici del decreto riguardano, per il commercio diretto le prestazioni rese all’abitazione del cliente (art. 22 comma 1 n. 4 DPR 633/1972) mentre il commercio indiretto si richiama alle norme sulla vendita per corrispondenza (DL 696/1996).
L’unico adempimento che rimane per il soggetto che effettua commercio elettronico B2C è l’annotazione del totale degli incassi giornalieri sul registro dei corrispettivi.