L’omessa autofatturazione di un’operazione, se non genera imposta dovuta (es. perché l’IVA sarebbe stata interamente detraibile), è una mera violazione formale e non può essere assoggettata alle sanzioni proporzionali previste dal D.Lgs 471/97.
La CTR segue quanto recentemente affermato dalla Cassazione (sentenza 7576 del 15.4.2015) e dalla Corte di Giustizia UE (C-95/07 e C-96/07 “Ecotrade”)