La sentenza della Corte Costituzionale ha annullato i commi 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 a causa di assenza di delega o, comunque, di contrasto della norma emanata con in principi informatori della legge delega. Tale sentenza annulla la legge con effetto retroattivo, come se non fosse mai esistita, pertanto l’autoriduzione del canone di locazione operata dal conduttore, in presenza di contratto sottoscritto dalle parti ma non registrato, è illegittima e costituisce ipotesi di inadempimento, legittimando il locatore a chiedere la risoluzione del contratto ed il rilascio dell’immobile.
Nel caso di contratto verbale, siccome la legge 413/1998 prevede la forma scritta a pena di nullità, il locatore non potrà agire in forza del contratto di locazione, ma dovrà intraprendere una causa ordinaria per occupazione senza titolo.